Viaggi degli elettori residenti in Italia
Vengono rilasciati biglietti ferroviari nominativi esclusivamente in seconda classe e nel livello standard per i viaggi di andata e ritorno, con applicazione della riduzione del 60% del prezzo del biglietto dei treni regionali e del 70% del prezzo Base previsto per tutti gli altri treni del servizio nazionale (Alta Velocità Frecciarossa e Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity notte ed Espressi) e per il servizio cuccette. I biglietti hanno un periodo di utilizzazione di venti giorni, periodo che decorre, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente l’ultimo giorno di votazione (questo compreso) e, per il viaggio di ritorno, fino alle ore 24 del decimo giorno a partire dall’ultimo giorno di votazione (quest’ultimo escluso).
Viaggi degli elettori residenti all’estero
E’ prevista l’emissione di un biglietto a tariffa Italian Elector (viaggi internazionali da/per Italia). Tali biglietti sono validi per il treno ed il giorno prenotati e non devono essere convalidati prima della partenza. La validità del biglietto è di due mesi.
Viaggi via mare
Agli elettori elettori verrà applicata di norma la tariffa con riduzione del 60% sulla “tariffa ordinaria”. L’agevolazione, che si applica in prima e seconda classe (poltrone, cabine, passaggio ponte), ha un periodo complessivo di validità di venti giorni.
Agevolazioni autostradali
Le concessionarie autostradali aderiranno alla richiesta di gratuità del pedaggio, sia all’andata che al ritorno, per i soli elettori residenti all’estero, che verrà accordata secondo le consuete modalità, su tutta la rete nazionale. Le agevolazioni in oggetto saranno accordate, per il viaggio di andata dalle ore 22 del 19 febbraio 2013 per le consultazioni politiche e, per il viaggio di ritorno fino alle ore 22 del 2 marzo 2013
Altre agevolazioni per alcune categorie di elettori residenti all’estero
Gli elettori residenti all’estero negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane, negli Stati con i cui governi non sia stato possibile concludere intese in forma semplificata e negli Stati che si trovino in situazioni tali da non garantire, anche temporaneamente, l’esercizio per via postale del diritto di voto, avranno diritto – presentando apposita istanza all’ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all’ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l’avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio – ad ottenere il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio stesso riferito alla seconda classe per il trasporto ferroviario (o marittimo) oppure riferito alla classe turistica per il trasporto aereo.