commissione europea treniMentre in Italia le discussioni attorno al sistema ferroviario si concentrano sulla congruità delle scandalose retribuzioni dei manager di Trenitalia e si continuano a ignorare  le continue e vibranti proteste dei pendolari costretti a viaggiare in condizioni disastrose la Commissione europea ha deferito l’Italia alla Corte di giustizia per il mancato recepimento delle norme UE relative ai Diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

 

  1. regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario stabilisce diversi obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri, che dovevano applicarli pienamente entro il 3 dicembre 2009.
    L’Italia non ha ancora istituito un organismo ufficiale e autorizzato a vigilare sulla corretta applicazione del regolamento sul suo territorio, né ha stabilito norme volte a sanzionare le violazioni della legislazione pertinente. Senza queste due azioni necessarie, i passeggeri che viaggiano in treno in Italia o verso altri paesi dell’UE non possono far rispettare i loro diritti in caso di problemi.
    Il Vicepresidente della Commissione Siim Kallas, responsabile per i Trasporti, ha dichiarato: “La protezione dei passeggeri che viaggiano in Europa è una delle pietre miliari della politica dei trasporti europea. Tutti gli Stati membri dell’UE devono garantire la messa in atto di strutture cui i passeggeri possano rivolgersi per far rispettare i loro diritti e sanzionare le violazioni. Così si garantisce anche un clima di concorrenza equa per il settore ferroviario in tutta l’UE”.
    A differenza di molti altri Stati membri, l’Italia non ha concesso deroghe all’applicazione del regolamento: i diritti dei passeggeri si applicano integralmente a tutti i servizi, nazionali e internazionali. È quindi tanto più importante per i passeggeri che incontrano problemi durante il viaggio poter presentare reclami a un’autorità di riferimento, dotata di tutte le competenze necessarie per assicurare l’applicazione e l’esecuzione del regolamento. Inoltre, tenuto conto dell’assenza di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazioni del regolamento, l’industria ferroviaria non ha incentivi a rispettare gli obblighi. Attualmente, l’Italia ha istituito un organo temporaneo che non ha né la competenza né l’autorità per applicare pienamente le norme dell’UE in materia di diritti dei passeggeri.
    Nel giugno 2013 la Commissione ha inviato al governo italiano una lettera di costituzione in mora riguardante la conformità al regolamento. Nel novembre 2013 ha fatto seguito un parere motivato. Nonostante queste misure, la regolamentazione italiana non è ancora pienamente conforme.
    L’azione di oggi persegue l’obiettivo della Commissione di assicurare che gli Stati membri si conformino pienamente alle norme in materia di diritti dei passeggeri.

Contesto
Il regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario è entrato in vigore il 3 dicembre 2009. Tutela i passeggeri che viaggiano in treno nell’UE mediante l’applicazione di una serie di diritti di base:
1. il diritto a parità di accesso al trasporto, e in particolare la protezione da discriminazioni basate su nazionalità, residenza o disabilità
2. il diritto all’assistenza, senza costi aggiuntivi, per i passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta
3. il diritto di avere informazioni prima della partenza (per es. sul prezzo del biglietto) e nelle varie fasi del viaggio (per es. ritardi, coincidenze)
4. il diritto al rimborso del prezzo del biglietto in caso di soppressione o ritardi prolungati
5. il diritto a un servizio di trasporto alternativo (itinerario alternativo) o a una nuova prenotazione, a seconda delle preferenze del passeggero, in caso di ritardi prolungati o soppressione del servizio
6. il diritto a un livello minimo di assistenza nelle stazioni e a bordo dei treni in attesa dell’inizio o del proseguimento di un servizio in ritardo
7. il diritto a un rimborso in caso di ritardo prolungato o di soppressione del servizio, a determinate condizioni
8. il diritto a un risarcimento danni in caso di decesso o lesioni (compresi i danni al bagaglio trasportato dal passeggero) e di incidenti riguardanti il bagaglio registrato (perdita, danneggiamento, ritardo nella consegna), a determinate condizioni
9. il diritto di disporre di un sistema rapido e accessibile di trattamento dei reclami in caso di servizio insoddisfacente
10. il diritto alla corretta applicazione della normativa UE da parte dei vettori e a un’attuazione effettiva da parte delle autorità nazionali.
In linea di principio, questi diritti si applicano a tutti i servizi ferroviari. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di adottare periodi transitori o applicare deroghe per determinati tipi di servizi, fra cui quelli urbani, suburbani e regionali, quelli nazionali di durata limitata (max. 15 anni) o quelli che sono effettuati in larga misura al di fuori dell’UE (max. 10 anni). Solo un numero limitato di diritti di base si applicano a tutti i servizi. I servizi ferroviari internazionali all’interno dell’UE non possono essere oggetto di deroghe. L’Italia non ha chiesto deroghe.