L’Enac, infatti, è stato individuato dallo Stato italiano, con Decreto legislativo n. 69 del 2006, quale organismo responsabile della corretta applicazione del Regolamento comunitario n. 261 del 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato, nonché del Regolamento comunitario n. 1107/2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta nel trasporto aereo.
Coerentemente con quanto avviene anche presso molti altri Paesi della Comunità Europea, quando si verifica un disservizio nel trasporto aereo il reclamo deve essere sempre inviato ai diretti interlocutori, ovvero le compagnie aeree coinvolte. All’Enac può essere presentato in seconda istanza, solo nel caso in cui il vettore non dia un riscontro entro 6 settimane o risponda in modo ritenuto non soddisfacente.
L’Enac, che ha tra i propri obiettivi la garanzia della qualità dei servizi resi all’utente e la tutela dei diritti del passeggero, ha una gestione quasi decennale del processo di trattazione dei reclami dei passeggeri aerei in caso di disservizi e delle procedure per la irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa.
I risultati positivi e gli apprezzamenti anche a livello internazionale ricevuti dall’Enac sulla tutela dei diritti dei passeggeri aerei fanno sì che il modulo organizzativo adottato dall’Ente sia per i reclami, sia per le sanzioni, possa costituire un utile esempio per chi verrà chiamato dallo Stato italiano ad assumere il ruolo di organismo responsabile dell’applicazione delle disposizioni comunitarie per le altre modalità di trasporto, come quello ferroviario, marittimo, quello pubblico locale e quello su strada.
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