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Passaporto o carta d’identita? Cosa dice il Ministero degli Esteri

Ai viaggiatori diretti all’estero si consiglia di munirsi sempre di passaporto, con validità residua ed eventuale visto richiesti dal Paese di destinazione (informarsi al riguardo presso il competente Ufficio diplomatico-consolare in Italia o con il proprio agente di viaggio). Il passaporto resta infatti il principale documento per le trasferte oltre confine, poiché universalmente riconosciuto, mentre non sono molti i Paesi che accettano la carta d’identità italiana valida per l’espatrio.

A tale proposito si segnala che spesso comportano notevoli disagi (fino al respingimento in frontiera) sia le carte d’identità in formato cartaceo rinnovate con timbro apposto dal Comune di appartenenza, sia quelle in formato elettronico rinnovate con il foglio di proroga rilasciato dal Comune, sia le carte d’identità la cui validità sia stata prorogata fino al giorno della propria data di nascita, come disposto dal recente Decreto – Legge del 09.02.2012, n. 5, art. 7, comma 1, emanato con la Circolare del Ministero dell’Interno n. 2 del 10.02.2012.

A puro titolo informativo si comunica che il suddetto Decreto stabilisce che le carte di identità rilasciate o rinnovate dopo il 10 febbraio 2012, devono considerarsi valide fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

Avvertenze:
Il minore fino ai 14 anni può recarsi all’estero solo se accompagnato da almeno un genitore o da altra persona appositamente autorizzata. Per l’autorizzazione a terzi è necessario rivolgersi alla Questura.
Si suggerisce ai genitori del minore sotto i 14 anni, o a chi ne fa le veci, di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (estratto atto di nascita, su modello internazionale se per l’estero). In alternativa, si può richiedere allo sportello anagrafico di riportare sulla carta d’identità del minore i nomi dei genitori o di chi ne fa le veci.

Dal 26 giugno 2012 il minore per espatriare deve possere un autonomo documento di viaggio, non potendo piú essere iscritto sul passaporto di uno dei genitori.

Rinnovo carta d’identita’
Si ricorda che è possibile estendere la validità del documento di identità di altri 5 anni, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.L. n.25/6/2008 n. 112, presentandosi in UFFICIO ANAGRAFE per l’apposizione del timbro di proroga (solo per carte d’identità rilasciate dopo il 26.06.2003).

Si fa presente che alcuni stati esteri, non accettano questa procedura di rinnovo. Pertanto, qualora ci si  debba recare in uno dei seguenti stati, si deve utilizzare il passaporto o altrimenti procedere al rifacimento del documento di identità.
Stati che non riconoscono la procedura di proroga della validità della carta di identità
EGITTO
TURCHIA
TUNISIA
CROAZIA
MACEDONIA
ROMANIA
BULGARIA
N.B. Per la Svizzera è comunque considerato valido il documento di identità con timbro di proroga, in seguito a comunicazione della Confederazione Svizzera


 Carta di Identità valida per l’espatrio: in quali paesi è accettata
In quali paesi possiamo entrare con la carta di identità? Questo documento è riconosciuto nei 27 paesi dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria; nei paesi dell’Area Schengen: Principato di Monaco,  l’Islanda, la Norvegia, la Svizzera, il Liechtenstein; oltre a: Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Gibilterra, Montenegro, Repubblica di Macedonia, Serbia; inoltre Egitto (è necessario portate con voi una foto per il visto), Marocco (solo per i viaggi organizzati), Tunisia (solo per i viaggi organizzati) e Turchia (solo per coloro che entrano per via aerea e marittima per motivi di turismo e per le frontiere terrestri con Grecia e Bulgaria. Non è accettata alle frontiere a est e a sud-est del paese.

Il fatto di avere la carta di identità valida per l’espatrio non vi tutela dal rischio di vedervi negare l’accesso nel paese: infatti, il rinnovo della carta – sia cartacea che elettronica – può creare diversi problemi persino in paesi dell’Unione Europea!

Caso 1) la carta di identità cartacea rinnovata con l’apposizione – presso il Comune di appartenenza – di un semplice timbro NON viene accettata da:  Bulgaria, Croazia, Egitto, Macedonia, Romania, Tunisia. Per un aggiornamento costante e per evitare il respingimento alla frontiera, consultate la pagina FOCUS di Viaggiare Sicuri.

Caso 2) la carta di identità elettronica, rinnovata su documento cartaceo, attualmente NON viene riconosciuta dalla Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Egitto, Islanda, Lituania, Norvegia, Romania, Tunisia, Turchia (si sono verificati casi in cui il documento di rinnovo redatto esclusivamente in italiano abbia creato dei disguidi alla frontiera. Si consiglia in questi casi di utilizzare il passaporto) e Svizzera. In Ungheria accettano la proroga su documento cartaceo solo se accompagnato da carta di identità elettronica scaduta. Per un aggiornamento costante e per evitare il respingimento alla frontiera, consultate la pagina FOCUS di Viaggiare Sicuri.

Caso 3) le carte di identità prorogate (DL n.5, art.1, comma 1 del 9 febbraio 2012) fino al giorno e mese di nascita del titolare non sempre vengono accettate.

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