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Ue, piu’ tutela ai vacanzieri anche in rete

Si aggiorna la normativa sul tutto compreso, ferma all’era pre-booking online. Tetto del 10 per cento agli aumenti, estensione del diritto di annullamento: basterà che l’ambasciata sconsigli un determinato Paese.
Vengono poi rafforzati i diritti di ricorso: qualora un servizio turistico non sia stato eseguito correttamente, i consumatori possono chiedere, oltre alla riduzione del prezzo, il risarcimento dei danni morali subiti, in particolare per “vacanza rovinata”. Viene reso obbligatorio un punto di contatto unico in caso di problemi: i consumatori potranno presentare reclami o denunce direttamente al venditore (agente di viaggio) presso il quale hanno acquistato la vacanza.

Per gli acquirenti di altri servizi turistici personalizzati, la proposta prevede il diritto di farsi rimborsare ed essere rimpatriati, se necessario, nel caso in cui il venditore, il vettore o ogni altro pertinente fornitore di servizi fallisca mentre sono in vacanza. Inoltre impone una migliore informazione su chi sia responsabile dell’esecuzione di ciascun servizio.

 

Per le imprese, la proposta ridurrà la burocrazia e i costi di adeguamento creando condizioni paritarie tra i vari operatori; abolendo gli obblighi obsoleti di ristampa degli opuscoli e permettendo agli operatori turistici e agli agenti di viaggio di risparmiare circa 390 milioni di euro l’anno. Sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva i viaggi di natura professionale gestiti da agenzie specializzate, il che dovrebbe consentire risparmi fino a 76 milioni di euro l’anno. La proposta introduce poi norme europee in materia di informazione, responsabilità e riconoscimento reciproco dei sistemi nazionali di protezione dall’insolvenza, facilitando in tal modo gli scambi transfrontalieri.

“Negli anni ’90 la maggior parte dei cittadini europei sceglieva da un catalogo un servizio preconfezionato tutto compreso e lo prenotava presso la propria agenzia di viaggio locale. I tempi però sono cambiati e occorre aggiornare le norme per tenere il passo con le evoluzioni del mercato”.

Le cosiddette vacanze ‘tutto compreso’ sono caratterizzate da una combinazione di servizi, quali il volo, l’albergo o l’autonoleggio. Le attuali normative difendono il diritto dei consumatori di ricevere tutte le informazioni necessarie prima della firma del contratto, assicurando così che una parte sia responsabile dell’esecuzione di tutti i servizi inclusi nel pacchetto, e il diritto di essere rimpatriati in caso di fallimento dell’operatore turistico.

I tempi, però, sono cambiati: i consumatori hanno un ruolo sempre più attivo nell’adattare le vacanze alle proprie esigenze specifiche; in particolare, anziché scegliere da un catalogo un pacchetto turistico già pronto, sfruttano Internet per combinare vari servizi di viaggio, con la conseguenza che gli acquirenti non sanno se sono tutelati dalle norme vigenti e i professionisti non hanno ben chiari i loro obblighi.

Le normative devono quindi essere adattate all’era digitale e rispondere alle aspettative dei consumatori. La riforma presentata oggi risponde proprio alla radicale trasformazione del mercato del turismo e mira a proteggere altri 120 milioni di consumatori che acquistano questi servizi turistici personalizzati

Tra gli interventi previsti dalla riforma, ci saranno: controlli più severi sui supplementi di prezzo (limite del 10% sugli aumenti di prezzo) e l’obbligo di trasferire le riduzioni di prezzo in circostanze equivalenti; i consumatori potranno beneficiare di una maggiore flessibilità e recedere dal contratto prima della partenza pagando all’organizzatore un indennizzo ragionevole.

Inoltre, potranno risolvere il contratto gratuitamente prima della partenza in caso di catastrofi naturali, disordini civili o altre situazioni gravi simili nel paese di destinazione che possono pregiudicare la vacanza (ad esempio se le ambasciate sconsigliano di recarsi in quel paese).

I consumatori dovranno inoltre essere informati in un linguaggio semplice e comprensibile che l’organizzatore è responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi inclusi nel pacchetto — attualmente invece, a causa di divergenze tra le norme nazionali su chi sia la parte responsabile (l’organizzatore, il venditore o entrambi), l’organizzatore e il venditore si rinviano a vicenda il consumatore, non riconoscendo la propria responsabilità; qualora un servizio turistico non sia stato eseguito correttamente, i consumatori potranno quindi chiedere, oltre alla riduzione del prezzo, il risarcimento dei danni morali subiti, in particolare per “vacanza rovinata”, e potranno presentare reclami o denunce direttamente al venditore (agente di viaggio) presso il quale hanno acquistato la vacanza.

Se hai necessità di aiuto per richiedere il rimborso del tuo viaggio rivolgiti a Vacanza Rovinata

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